Il ritardo del volo si verifica quando la partenza dell’aereo avviene dopo rispetto all’orario previsto.
In questo caso, la Normativa Europea, ossia l’articolo 6 del Regolamento 261/2004, prevede per i passeggeri delle forme specifiche di tutela.
A chi sono rivolte le tutele
Il passeggero avrà diritto alle tutele se:
- è in possesso di regolare biglietto aereo;
- la prenotazione è stata confermata;
- si è presentato al check – in nei tempi previsti e nei modi indicati dalla Compagnia aerea
- si è presentato non oltre 45 min prima della partenza programmata del volo, in assenza di indicazioni della Compagnia.
Le stesse tutele sono previste anche nel caso in cui il passeggero venga spostato da un volo ad un altro, per qualsiasi motivo.
Non avrà diritto alle tutele il passeggero che:
- viaggia gratuitamente o a tariffa ridotta non accessibile al pubblico, direttamente o indirettamente (come i dipendenti delle compagnie aeree, delle agenzie di viaggio o dei tour operator);
- non verrà imbarcato per motivi di salute, di sicurezza o per via di documenti di viaggio non validi.
Le tutele si applicano tutti i voli di linea, charter e low cost, in partenza da:
- un aeroporto comunitario,
- da un aeroporto che si trova in un Paese non comunitario che abbia come destinazione un Paese comunitario (solo se la Compagnia è comunitaria e che non debba applicare i benefici previsti dalla normativa locale).
Tutte le tutele non saranno applicate ai voli svolti da Compagnie non comunitarie, in partenza da Paesi non comunitari e con destinazione un Paese dell’Unione Europea.
Diritti dei passeggeri in caso di ritardo prolungato del volo
I passeggeri hanno diritto ad essere assistiti adeguatamente dalla Compagnia se il volo è in ritardo di almeno di:
- 2 ore e la distanza è inferiore o pari ai 1500 Km;
- 3 ore e la distanza è compresa tra 1500 e 3500 Km superiori, o superiore a 3500 Km;
- 4 ore e la distanza è superiore a 3500 km, per voli extracomunitari (al di fuori dell’Unione Europea).
L’ assistenza adeguata prevede:
- pasti e bevande;
- una sistemazione, in caso siano necessari uno o più pernottamenti;
- il trasferimento dall’aeroporto alla sistemazione per la notte e viceversa
- due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e mail;
Infine, se il volo ritarda di almeno 5 ore, il passeggero potrà rinunciare al volo senza dover pagare alcuna penale, ottenendo il rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata.
Quando si ha diritto ad una compensazione pecuniaria?
In alcuni casi il passeggero avrà diritto ad una compensazione pecuniaria: la Corte di Giustizia (quarta sezione) del 29 novembre 2009, ha stabilito il diritto dei passeggeri di ottenere una compensazione pecuniaria se questi raggiungono la destinazione finale con un ritardo pari o superiore a 3 ore rispetto all’orario di arrivo previsto.
La compensazione pecuniaria prevista è di:
- 250 euro, per voli che percorrono tratte intracomunitarie e distanze pari o inferiori a 1.500 km;
- 400 euro, per voli che percorrono tratte intracomunitarie e distanze superiori a 1.500 km;
- 250 euro, per voli che percorrono tratte extracomunitarie e distanze pari o inferiori a 1.500 km;
- 400 euro, per voli che percorrono tratte extracomunitarie e distanze comprese tra 1.500 e 3.500 km;
- 600 euro, per voli che percorrono tratte extracomunitarie e distanze superiori a 3.500 km.
Il diritto, però, non è previsto se la Compagnia dimostra che il ritardo prolungato si è verificato per colpa di “circostanze eccezionali” (cioè condizioni meteo avverse, scioperi, improvvise carenze nella sicurezza del volo, pericolo di attacchi terroristici).
Perdita della coincidenza del volo
Nel caso in cui il passeggero abbia un contratto di trasporto che prevede più tratte operate dallo stesso vettore aereo e, a causa del ritardo prolungato del volo, perda la coincidenza, ha diritto a:
- ricevere adeguata assistenza;
- scegliere tra un volo alternativo verso la sua destinazione finale prima possibile;
- scegliere il rimborso del prezzo del biglietto e un volo per ritornare al punto di partenza iniziale.
Quali sono i danni da ritardo prolungato del volo?
La legge prevede che il passeggero che a causa del ritardo, subisce danni diretti (ossia prevedibili come normali effetti dell’inadempimento o dell’illecito della Compagnia aerea), ha diritto ad un risarcimento, che può ammontare fino a 4.150 DSP (Diritti Speciali di Prelievo).
Il risarcimento per i danni causati dal ritardo prolungato può essere richiesto alle Compagnie aeree registrate in Paesi che aderiscono alla Convenzione di Montreal.
Ne caso in cui la Compagnia dimostri di aver adottato tutte le misure necessarie per evitare il ritardo, oppure, di essere stato impossibilitato, il passeggero non riceverà il risarcimento.
Ottieni il risarcimento: rivolgiti a noi
Segui le indicazioni di seguito per ottenere l’indennizzo economico previsto per Legge:
- Scarica il modulo relativo alla tua Compagnia;
- Compilalo, inserendo data e firma;
- Inviane copia su [email protected];
- Allega tutti i documenti necessari (es. carta d’imbarco, eventuali spese sostenute, eventuali comunicazioni della Compagnia aerea).
Verrai ricontattato al più presto da un nostro consulente che, dopo una valutazione del caso, ti offrirà assistenza gratuita.