Cancellazione del volo

La cancellazione del volo avviene quando la Compagnia aerea non effettua un volo già previsto, con almeno un posto prenotato.

In questo caso, la Normativa Europea – più esattamente l’articolo 5 del Regolamento 261/2004 – prevede per i passeggeri delle forme di tutela specifiche.

 

 

Chi ha diritto alle tutele in caso di cancellazione del volo

Il passeggero avrà diritto alle tutele quando:

  • è in possesso di un biglietto aereo;
  • la sua prenotazione è stata confermata;
  • si è presentato in tempo e nei modi indicati al check – in;
  • in assenza di indicazioni, si è presentato non oltre 45 min prima della partenza programmata del volo.

In più, le stesse tutele sono previste anche se il passeggero, per vari motivi, è stato spostato da un volo ad un altro.

Le tutele saranno applicate a tutti i voli di linea, charter e lowcost, che siano in partenza:

  • da un aeroporto comunitario;
  • da un aeroporto che si trova in un Paese non comunitario, che abbia come destinazione un Paese comunitario (solo se la Compagnia è comunitaria e che non debba applicare i benefici previsti dalla normativa locale).

Al contrario, le  tutele non saranno applicate ai voli svolti da Compagnie non comunitarie, in partenza da Paesi non comunitari e con destinazione un Paese dell’Unione Europea.

 

Volo cancellato: quando il passeggero non ha diritto alle tutele

Non avrà diritto alle tutele il passeggero che:

  • viaggia in maniera gratuita o a tariffa ridotta non accessibile al pubblico, direttamente o indirettamente, come i dipendenti delle Compagnie aeree, delle agenzie di viaggio o dei tour operator;
  • non potrà imbarcarsi per motivi di salute, di sicurezza o in possesso di documenti di viaggio che non sono validi.

 

Diritti dei passeggeri in caso di cancellazione del volo

Nel caso in cui il volo sia cancellato, il passeggero potrà scegliere:

  • tra il rimborso del prezzo del biglietto, per la parte di viaggio che non ha effettuato;
  • se imbarcarsi su un volo alternativo prima possibile, in base, ovviamente, all’operativo della Compagnia;
  • se imbarcarsi su un volo alternativo con data successiva.

In relazione al tempo di attesa, il passeggero avrà diritto ad adeguata assistenza, ossia:

  • pasti e bevande;
  • una sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti;
  • il trasferimento dall’aeroporto all’albergo e viceversa;
  • due chiamate via telefono, o messaggi via telex, fax o e mail.

 

Volo cancellato: diritto alla compensazione pecuniaria

In alcuni casi il passeggero avrà diritto ad una compensazione pecuniaria per cancellazione del volo, che dipenderà dalla tratta (se comunitaria o extracomunitaria) e dalla distanza percorsa.

In particolare, per tratte aeree intracomunitarie e distanze:

  • pari o inferiori a 1500 km, sono previsti 250,00 euro;
  • superiori a 1500 km, sono previsti 400,00 euro;

per tratte aeree extracomunitarie e distanze :

  • pari o inferiori a 1500 km, sono previsti 250,00 euro;
  • comprese tra 1500 km e 3500 km, sono previsti 400,00 euro;
  • superiori a 3500 km, sono previsti 600,00 euro.

 

Quando non è dovuta la compensazione pecuniaria?

in caso di cancellazione del volo, il passeggero non avrà diritto ad una compensazione se:

  • la Compagnia aerea dimostra che il volo è stato cancellato per via delle cosiddette “cause eccezionali” (condizioni meteo sfavorevoli, scioperi, improvvise carenze nella sicurezza del volo; previste nei punti 24 e 25 del Regolamento CE n.261/04);
  • il passeggero è stato informato in anticipo – con almeno due settimane – della cancellazione del volo.

Al passeggero deve essere offerto un volo alternativo e la relativa comunicazione – rispetto agli orari e alle date prefissate – deve avvenire:

  • da 7 a 14 giorni prima e in tal caso la differenza di orario non può superare le due ore nella partenza e le quattro nell’arrivo;
  • meno di 7 giorni prima e in questa ipotesi il volo alternativo non può discostarsi più di un’ora dall’orario della partenza e due ore da quello prefissato per l’arrivo.

 

Ottieni il risarcimento: rivolgiti a noi

Segui le indicazioni di seguito per ottenere l’indennizzo economico previsto per Legge:

  • Scarica il modulo relativo alla tua Compagnia;
  • Compilalo, inserendo data e firma;
  • Inviane copia su [email protected];
  • Allega tutti i documenti necessari (es. carta d’imbarco, eventuali spese sostenute, eventuali comunicazioni della Compagnia aerea).

Verrai ricontattato al più presto da un nostro consulente che, dopo una valutazione del caso, ti offrirà assistenza gratuita.

 

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