Overbooking / Negato imbarco

Ci si riferisce al termine overbooking / negato imbarco quando il passeggero, pur avendo acquistato regolarmente un biglietto aereo, e pur presentandosi in orario, non viene imbarcato.

In questo caso, la Normativa Europea, ossia l’articolo 4 del Regolamento 261/2004, prevede delle forme specifiche di tutela.

 

 

Quando spetta la tutela

La Compagnia può, però, negare l’imbarco se vi sono dei ragionevoli motivi, quali motivi di salute, di sicurezza o il passeggero è in possesso di documenti di viaggio inadeguati.

Il passeggero avrà diritto alle tutele se:

  • possiede un biglietto aereo regolare;
  • la sua prenotazione è stata confermata;
  • si è presentato al check – in nei tempi previsti e nei modi indicati dalla Compagnia aerea;
  • si è presentato, in assenza di indicazioni, non oltre 45 minuti prima della partenza programmata del volo.

Le stesse tutele sono previste anche se il passeggero viene spostato da un volo ad un altro, per qualsiasi motivo.

Non sono previste se il passeggero:

  • viaggia gratuitamente o a tariffa ridotta non accessibile al pubblico, direttamente o indirettamente, come i dipendenti delle Compagnie aeree, delle agenzie di viaggio o dei tour operator;
  • non verrà imbarcato per motivi di salute, di sicurezza o per via di documenti di viaggio non validi.

Le tutele si applicano a tutti i voli di linea, charter e lowcost che siano in partenza:

  • da un aeroporto comunitario;
  • da un aeroporto che si trova in un Paese non comunitario che abbia come destinazione un Paese comunitario (solo se la Compagnia è comunitaria e che non debba applicare i benefici previsti dalla normativa locale).

Tutte le tutele non saranno applicate ai voli svolti da Compagnie non comunitarie, in partenza da Paesi non comunitari e con destinazione un Paese dell’Unione Europea.

 

I diritti dei passeggeri in caso di overbooking

Per prima cosa, in caso di overbooking, la Compagnia aerea dovrà verificare se non ci sia qualche passeggero disposto a cedere il suo posto in cambio, ovviamente, di alcuni benefici che saranno poi concordati in un secondo momento.

Il Regolamento stabilisce che, se non ci sono volontari, il passeggero ha diritto ad una compensazione pecuniaria stabilita in base alla tratta aerea (intracomunitaria o extracomunitaria) ed in base alla distanza percorsa; in particolare:

  • 250,00 euro, per tratte intracomunitarie con distanze inferiori o pari a 1500 km;
  • 400,00 euro, per tratte intracomunitarie con distanze superiori 1500 km;
  • 250,00 euro, per tratte extracomunitarie con distanze inferiori o pari a 1500 km;
  • 400,00 euro, per tratte extracomunitarie con distanze comprese tra 1500 km e 3500 km;
  • 600,00 euro, per tratte extracomunitarie con distanze superiori 3500 km.

Il passeggero, in più, potrà scegliere se:

  • avere un rimborso del prezzo del biglietto, relativo alla parte del viaggio che non ha effettuato;
  • imbarcarsi su un volo alternativo quanto prima possibile;
  • imbarcarsi su un volo alternativo in una data diversa.

Anche in caso di negato  imbarco è prevista l’assistenza, quindi:

  • pasti e bevande;
  • una sistemazione in albergo, nel caso siano necessari uno o più pernottamenti
  • il trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione prevista e viceversa;
  • due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o email.

 

Ottieni il risarcimento: rivolgiti a noi

Segui le indicazioni di seguito per ottenere l’indennizzo economico per overbooking previsto per Legge:

  • Scarica il modulo relativo alla tua Compagnia;
  • Compilalo, inserendo data e firma;
  • Inviane copia su [email protected];
  • Allega tutti i documenti necessari (es. carta d’imbarco, eventuali spese sostenute, eventuali comunicazioni della Compagnia aerea).

Verrai ricontattato al più presto da un nostro consulente che, dopo una valutazione del caso, ti offrirà assistenza gratuita.

 

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