Passeggeri con mobilità ridotta

Normativa

L’Unione Europea ha predisposto delle regole comuni, valide in tutti gli aeroporti comunitari, che riguardano i bisogni dei passeggeri con mobilità ridotta (PMR).

Queste regole prevedono l’assistenza dedicata, che garantisce la libera circolazione del mezzo aereo senza alcun costo aggiuntivo o discriminazione alcuna. passeggeri con mobilità ridotta

Le tutele verranno riconosciute a “qualsiasi persona la cui mobilità sia ridotta, nell’uso del trasporto, a causa di qualsiasi disabilità fisica (sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea), disabilità o handicap mentale, o per qualsiasi altra causa di disabilità, o per ragioni di età, e la cui condizione richieda un’attenzione adeguata e un adattamento del servizio fornito a tutti i passeggeri per rispondere alle esigenze specifiche di detta persona”. passeggeri con mobilità ridotta

Pertanto i passeggeri con mobilità ridotta devono avere la possibilità di viaggiare in aereo alle stesse condizioni degli altri cittadini e non esserne esclusi se non per motivi di sicurezza previsti dalla legge.

La Compagnia aerea, il suo agente di viaggio o un operatore turistico possono richiedere che i passeggeri con mobilità ridotta siano accompagnati da un’altra persona che debba fornirgli assistenza personale: in questo caso il trasporto dell’accompagnatore non sarà a titolo gratuito.

 

 

Diritti dei passeggeri con mobilità ridotta: cosa prevede la Normativa

La normativa di riferimento, il Regolamento (CE) n. 1107/2006 prevede l’assistenza obbligatoria e gratuita ai passeggeri con mobilità ridotta, per tutti i per i voli di linea, charter e low cost in partenza o in transito da:

  • un aeroporto comunitario (inclusi quelli di Norvegia, Islanda, Svizzera);
  • un aeroporto non comunitario che hanno come destinazione un aeroporto comunitario (inclusi quelli di Norvegia, Islanda, Svizzera). passeggeri con mobilità ridotta

Il Regolamento si attiene ai diritti e ai principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. A tal proposito, l’Enac è stato individuato come Organismo responsabile dell’applicazione del Regolamento ed ha elaborato la Circolare ENAC GEN 02A, con Decreto Ministeriale 24 luglio 2007 n. 107/T.

 

Codici standard delle tipologie di disabilità per passeggeri con mobilità ridotta

Ecco i codici utilizzati per definire i tipi di disabilità e le corrispondenti necessità:

  • BLND, Passeggeri ipovedenti o ciechi;
  • WCHR, Passeggeri che non possono percorrere lunghe distanze, ma possono salire e scendere le scale e muoversi in autonomia;
  • WCHS, Passeggeri che non possono percorrere lunghe distanze o salire e scendere le scale, ma sono autonomi a bordo dell’aeromobile;
  • WCHC, Passeggeri completamente immobili, che non sono autosufficienti a bordo dell’aeromobile e richiedono un’assistenza totale;
  • DEAF, Passeggeri con disabilità uditiva;
  • DPNA, Passeggeri con disabilità intellettuali o comportamentali.

 

Come ricevere l’assistenza prima del volo

Il Regolamento (CE) n. 1107/2006 prevede che per ricevere assistenza, prima del volo, bisogna effettuare una richiesta del servizio alla Compagnia aerea, all’agenzia di viaggio, o al tour operator. Questi hanno, poi, l’obbligo di inviare la richiesta agli aeroporti di partenza, di arrivo ed, eventualmente, a quelli di transito.

Fare richiesta di assistenza al momento della prenotazione o dell’acquisto del biglietto aereo è preferibile  in quanto, per ragioni di sicurezza aeronautica, il numero dei posti dedicato a bordo per i passeggeri con mobilità ridotta è limitato.

La richiesta dell’assistenza deve comunque essere effettuata almeno 48 ore prima della partenza. In caso contrario, il rischio è quello di perdere il volo perché il personale dedicato al servizio potrebbe già essere impegnato; oppure potrebbero non esserci più posti disponibili sul volo.

La Compagnia potrà rifiutare una prenotazione di assistenza solo per:

  • motivi di sicurezza
  • nel caso in cui non possa imbarcare, sbarcare o trasportare i passeggeri con mobilità ridotta per via delle dimensioni limitate della cabina passeggeri o dei portelloni di accesso.

In questi casi, sarà obbligo della Compagnia informare prontamente il passeggero sui motivi che la portano a rifiutare la richiesta di assistenza e dovrà anche formalizzare il diniego per iscritto entro 5 giorni lavorativi, se il passeggero lo richiede.

Ai sensi del Regolamento (CE) 261/2004, il passeggero e l’eventuale accompagnatore ai quali è stato negato l’imbarco, avranno  diritto al rimborso del biglietto o alla riprotezione del volo.

 

Assistenza in aeroporto per i passeggeri a mobilità ridotta

Arrivato in aeroporto, i passeggeri con mobilità ridotta possono segnalare l’avvenuta prenotazione di assistenza attraverso dei punti di chiamata all’interno o all’esterno dell’aerostazione.

Essere in aeroporto entro l’orario indicato dalla Compagnia, dall’agenzia di viaggio o dal tour operator è molto importante: la persona incaricata dell’assistenza ai PMR si occuperà di fornirgli l’assistenza necessaria, accompagnandolo, se necessario, fino al posto assegnatogli a bordo, compresi tutti i passaggi intermedi come, i controlli di sicurezza. passeggeri con mobilità ridotta

Se l’arrivo non è stato indicato in precedenza, bisogna che i passeggeri con mobilità ridotta si presentino almeno due ore prima, rispetto all’orario previsto del volo, in un punto di chiamata o direttamente al check-in.

 

Prerogative dei passeggeri

La Compagnia deve consentire a passeggeri con mobilità ridotta di:

  • comunicare il proprio arrivo in aeroporto, usando i punti di chiamata del terminal;
  • spostarsi da un punto designato al check-in;
  • compiere le formalità di registrazione del passeggero e dei bagagli;
  • espletare i controlli per l’emigrazione, doganali e di sicurezza;
  • imbarcarsi e sbarcare dall’aereo, mediante elevatori, sedie a rotelle, ecc.;
  • spostarsi dal portellone dell’aereo al posto a sedere e viceversa;
  • riporre e recuperare il bagaglio e l’eventuale sedia a rotelle o altro ausilio imbarcato;
  • recarsi a ritirare il bagaglio nell’area di riconsegna;
  • essere accompagnati a un punto designato;
  • prendere i voli in coincidenza, con assistenza all’interno dei terminal;
  • potersi recare ai servizi igienici; passeggeri con mobilità ridotta
  • poter essere assistito in aeroporto, su richiesta, dal proprio accompagnatore;
  • ricevere, con un preavviso di 48 ore, assistenza a terra per tutte le attrezzature necessarie per la mobilità;
  • ricevere assistenza a terra per cani da assistenza riconosciuti, se necessario;
  • poter accedere alle informazioni essenziali sui voli.

Sia nel caso di arrivo a destinazione che in caso di transito su uno scalo intermedio rispetto alla destinazione finale, un addetto sarà presente all’atterraggio per aiutare il passeggero, purché questi abbia regolarmente prenotato l’assistenza.

Cosa fare per ricevere assistenza durante il volo

La Compagnia dovrà fornire assistenza ai passeggeri con mobilità ridotta durante tutto il volo, attribuirgli i posti a sedere tenendo conto delle sue esigenze, nel rispetto della disponibilità e dei requisiti di sicurezza.

Dovrà garantire il trasporto in cabina:

  • dei cani da assistenza riconosciuti se è stata fatta richiesta anticipata e se non ci sono impossibilità tecniche che lo vietano;
  • degli apparecchi medici e fino a due dispositivi di mobilità – con preavviso di almeno 48 ore – se lo spazio presente a bordo è sufficiente e vi sia pieno rispetto delle norme relative al trasporto di merci pericolose.

In più la Compagnia dovrà:

  • comunicare tutte le informazioni sul volo, in formati accessibili;
  • assistere, se necessario, i passeggeri che non possono raggiungere autonomamente i servizi igienici;
  • realizzare ogni sforzo necessario per permettere all’accompagnatore dei PMR di sedere accanto a lui.
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